IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Conferimento di compiti e funzioni 1. Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti gia' disposti o che dovessero sopravvenire e in conformita' alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948. - L'art. 56, primo comma, della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente: "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonche' le norme di attuazione del presente statuto". Note all'art. 1: - Per quanto concerne la legge 15 marzo 1997, n. 59, vedasi la nota al titolo. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario. - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 54, dello statuto della regione Sardegna: "4. Le disposizioni del Titolo III del presente statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione.".